Cosa dice la legge !

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    Cercatore d’Argento

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    Visto che si è parlato di leggi di decreti di art di decreti , ma senza mai darne "spiegazione " e riportandoli per intero , ci provo io per quello che so' e sarei contento se qualcuno integrasse --SENZA POLEMICHE e SENZA i " ad un mio amico è successo questo quello ...ecc--

    Ovviamente salto la parte "bellica " tutti sappiamo senza dubbio cosa fare..

    IL DGS che ci interessa è 42/2004 nella fattispecie gli articoli dal 90 al 93 (compreso art 10 )

    Art 10 recita :
    1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

    2. Sono inoltre beni culturali:
    a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
    b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
    c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico.

    3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
    c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
    d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
    e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

    4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
    a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
    b) le cose di interesse numismatico;
    c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
    d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
    e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
    f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
    g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
    i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
    l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

    5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

    Articolo 90
    Scoperte fortuite

    1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

    2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

    3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

    4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

    Articolo 91
    Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

    1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

    2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

    Articolo 92
    Premio per i ritrovamenti

    1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
    a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
    b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
    c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

    2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

    3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

    4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    Articolo 93
    Determinazione del premio

    1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

    2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e' corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

    3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

    4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.


    A voi-......

    PiadaKid puoi spostare dove meglio credi e nel caso già fosse stato fatto post simile ,scusa e cancella pure .
     
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    ma la dichiarazione pevista dall'art 13 in cosa consisterebbe?
     
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    CITAZIONE ("Cheyenne" @ 28/12/2018, 20:32) 
    ma la dichiarazione pevista dall'art 13 in cosa consisterebbe?

    Ciao "Cheyenne" ho finito 2 o 3 bottiglie di ottimo vino....rimasugli della festa di ieri ( si noi abbiamo festeggiato Natale sino a ieri sera :) ) per cui faccio un attimo fatica...pero' eccoti il link della legge in oggetto ;)

    Buona lettura ;)

    www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm
     
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3 replies since 28/12/2018, 15:47   237 views
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